Corte di Cassazione
Sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019
E’ legittima l'attivazione di un contratto di lavoro intermittente stipulato sulla base della voce n. 8, R.D. n. 2657/1923 richiamato dal Decreto del Ministero del Lavoro del 23 ottobre 2004, anche nell’ipotesi in cui il Ccnl vieta il ricorso al lavoro a chiamata. La Suprema Corte precisa che il Ccnl può, per disposizione legislativa, individuare le ipotesi nelle quali sia possibile il ricorso al lavoro intermittente, ma non può escluderlo. Ricordiamo che il Dicastero del Lavoro, con Nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, aveva ritenuto legittima la previsione di escludere, in uno specifico settore, il lavoro intermittente nella contrattazione collettiva.
L’argomento è stato approfondito nella Rivista n. 06/2021 riservata agli abbonati.