Inps
Messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020
Sono stati forniti chiarimenti sull'esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 222, c. 2, del decreto D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio), come modificato dalla legge di conversione del decreto agosto.
Sul tema si veda anche il Messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020.
L’argomento è stato approfondito nella Rivista n. 44/2020.