Consiglio di Stato
Parere n. 2231 del 7 agosto 2019
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento per il limite di età per entrare nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare fornisce alcune osservazione e dà parere favorevole.
IL REGOLAMENTO
Il parere innanzitutto richiama quanto previsto dal Regolamento:
- Art. 1 (Limiti minimi di età) nel confermare che il limite minimo di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo è di 18 anni, prevede, ai sensi dell’articolo 28 della Legge n. 183/2010, che per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso il limite minimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo è fissato in 17 anni.
- Art. 2 (Limiti massimi di età), per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l’accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, prevede i seguenti limiti massimi di età:
▪ 26 anni (rispetto agli attuali 30) nel concorso per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco;
▪ 30 anni (come già previsto) nel concorso per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo che non si tratti di personale interno al Corpo nazionale per il quale è previsto l’esonero da tale limite di età ai sensi della normativa vigente;
▪ 45 anni (come già previsto) nelle procedure selettive e nei concorsi per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali;
▪ 45 anni nei concorsi per l’accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;
▪ 30 anni nei concorsi per l’accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo Fiamme rosse del Corpo nazionale (salvo quanto previsto per particolari discipline sportive);
- Art. 3 (Disposizioni particolari), concernente le ipotesi di assunzione diretta a domanda (riservata ai familiari degli appartenenti al Corpo nazionale che siano deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali o
in missioni internazionali) nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi e tecnico-amministrativo, riporta le disposizioni contenute all’art. 2, co. 3 e 4, del vigente Regolamento n. 197/2012.