Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto 21 gennaio 2022
G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022
E’ stato pubblicato in Gazzetta il Dpcm recante: “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19”, che avrà efficacia dal 1° febbraio 2022. Le attività che non richiedono il possesso della Certificazione verde Covid-19 sono:
• alimentare e prima necessità;
• sanitario;
• veterinario;
• di giustizia;
• di sicurezza personale.
Il rispetto delle misure sarà assicurato, dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
In allegato al provvedimento sono indicate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza Green pass:
• Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Inoltre, il Dpcm ha chiarito che è sempre consentito:
• l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;
• l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
• l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.