Corte di Cassazione
Sentenza n. 29909 del 25 ottobre 2021
L’art. 2087 codice civile stabilisce che: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. In merito alla responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni, ex art. 2087 cod. civ., La Suprema Corte ha precisato che se la situazione non presenta particolari profili di complessità, la parte che subisce l’inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa dell’altra.