InL
Nota prot. n. 1049 del 19 maggio 2022
Sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla disciplina del subappalto negli appalti pubblici, prevista dall’art. 105, c. 14, D. Lgs. n. 50/2016, così come modificata dall’art. 49 , D.L. n. 77/2021. In particolare l’Ispettorato si occupa dell’ambito di applicazione temporrale. Per l’Ispettorato appare rilevante quanto riportato dal Consiglio di Stato, secondo il quale: “nelle gare pubbliche la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la Pubblica amministrazione, che non vi si può sottrarre; pertanto, anche per ragioni di tutela dell'affidamento delle prime, deve escludersi che il ius superveniens possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, altrimenti venendo sacrificati i principi di certezza e buon andamento, con sconcerto delle stesse e assoluta imprevedibilità di esiti, ove si imponesse alle Amministrazioni di modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute successivamente alla adozione del bando”. L’Ispettorato ritiene quindi che il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021.