Tribunale di Napoli
Sentenza n. 2893 del 9 giugno 2020
Il periodo di astensione obbligatoria dev'essere integralmente computato anche ai fini del calcolo della durata dei contratti di lavoro flessibile necessaria per il conseguimento del requisito di cui all’art. 20, c. 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 secondo il quale: “Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”. Ciò in quanto
l’art. 22 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità), prevede che i periodi di congedo di maternità siano computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.