InL
Nota prot. n. 553 del 2 aprile 2021
Al fine di uniformare l’attività degli Uffici nell’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto sono stati forniti chiarimenti condivisi con il Ministero del Lavoro (Nota Prot. n. 2437 del 25 marzo u.s.) con riguardo al divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri. Gli organi di vigilanza possono autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. A tal proposito la Nota precisa che è sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del Dvr. Ne consegue che, anche qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel Dvr, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.