Ministero del Lavoro
Circolare n. 17 del 19 novembre 2020
Sono stati forniti chiarimenti sulle tutele dei ciclo-fattorini (c.d. riders) e delle piattaforme digitali. Il Ministero ha ricordato che le nozioni di "ciclo-fattorino" e di "piattaforma digitale" sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale.
LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO
Qualora i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione ex art. 2, D. Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l'etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nel caso, invece, lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano una prestazione di carattere occasionale troverà applicazione il Capo V bis del D. Lgs. n. 81/2015.