Inps
Messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024
Messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024
Comunicato del 29 luglio 2024
L’Inps comunica le istruzioni per la fruizione delle nuove misure previste dal decreto Agricoltura (D.L.15 maggio 2024, n. 63, convertito nella Legge 12 luglio 2024, n. 101), per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, facilitando l’accesso agli ammortizzatori sociali durante eventi meteorologici avversi, come le ondate di calore. Le nuove disposizioni, illustrate nei Messaggi 26 luglio, 2024 n. 2735 e n. 2736, riguardano l’accesso agevolato ai seguenti trattamenti:
Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (Cisoa)
prevista nei casi di intemperie stagionali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero. Questi periodi non saranno conteggiati nel limite massimo di 90 giornate annue e saranno considerati come giorni lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro previste dalla legge
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)
per eventi inevitabili, in favore dei settori edile, lapideo e delle escavazioni. Si applica per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 senza che questi periodi rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (ovvero il lasso temporale di 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza). I datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale
Trattamenti di sostegno al reddito
in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. I lavoratori già beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria potranno ottenere ulteriori 12 mesi, a condizione che mantengano la continuità lavorativa.