Ministero del Lavoro
Risposta a Interpello n. 3 del 9 giugno 2021
E’ stato chiarito che i lavoratori in smart working non possono essere esclusi dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere ai sensi della Legge n. 68/1999. Il Ministero ha rilevato che, non si rinviene nella Legge n. 81/2017 alcun espresso riferimento all’esclusione dei lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità. Inoltre, i casi di esclusione contemplati dall’art. 4, c. 1, della Legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.