Ministero del Lavoro
Faq
E’ stato chiarito che la procedura semplificata, ex art. 90, D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 77/2020), ossia quella per la quale l’assegnazione allo smart working avviene per scelta datoriale e senza accordo col lavoratore, sarà in vigore solo fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020 probabilmente prorogabile al 15 ottobre 2020) e, in caso di prolungamento dello stesso, non oltre il 31 dicembre 2020. Fatte dunque salve le proroghe dello stato di emergenza, dal 1° agosto 2020 (16 ottobre se confermata la proroga), sia le nuove attivazioni di prestazioni in smart working, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre il termine dello stato di emergenza dovranno essere effettuate con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'accordo sarà detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.