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Nota n. 1159 del 7 giugno 2022
All’articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stata tolta ogni forma di discrezionalità in capo al personale ispettivo per l’adozione del provvedimento di sospensione, fatta eccezione per le fattispecie in cui “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”. Con la Nota 7 giugno 2022, n. 1159, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si occupa dell’ambito di applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale relativo ai casi in cui l’interruzione dell’attività:
- potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (per esempio nel settore agricolo o in quello zootecnico),
- possa portare alla compromissione del regolare funzionamento di un pubblico servizio