InL
Nota prot. n. 862 dell'8 maggio 2024
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti la revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida. Come noto, l’art. 55, co. 4 del D. Lgs. n. 151/2001 prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate da una lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei due genitori entro i primi tre anni di vita dei figli (o di ingresso in famiglia se adottati o affidati), debbano essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del Lavoro. L’Ispettorato chiarisce che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia (dunque, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida) oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. In ogni caso andrà avviato un nuovo esame istruttorio, ai fini di un’attenta valutazione della fondatezza delle motivazioni, senza escludere nuovi accertamenti ispettivi a tutela del lavoratore e della lavoratrice interessati, qualora ci siano fondati dubbi che nei loro confronti possano essere stati adottati comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.