Agenzia delle Entrate
Principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020
Sono state fornite precisazione sull’agevolazione fiscale prevista per gli impatriati [ex art. 16 D. Lgs. n. 147/2015]:
1. in possesso di un titolo di laurea e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
2. hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
In particolare è stato chiarito che l’agevolazione non può essere riconosciuta a coloro che maturano il requisito consistente nell’aver svolto continuativamente fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi un’attività lavorativa oppure un’attività di studio, cumulando periodi di studio e di lavoro. Pertanto il requisito dei 24 mesi è riconosciuto solo per l’attività lavorativa oppure solo per quella di studio.