Inail
Circolare n. 21 del 16 maggio 2022
Sono stati forniti i valori e le istruzioni dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022. La retribuzione effettiva non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge, che per la generalità dei lavoratori dipendenti e per l’anno 2022 rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2021. Ne consegue che per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta nella stessa misura stabilita ed è uguale ad € 49,91 (il limite minimo mensile è uguale ad € 1.297,66); per gli operai agricoli il limite giornaliero è di € 44,40; per le retribuzioni convenzionali, in generale per l’anno 2022 il limite è fissato ad € 27,73. Per i lavoratori parasubordinati, il minimo e il massimo mensile sono fissati, con decorrenza 1° gennaio 2021, in € 1.454,08 e 2.700,43. Vengono, inoltre, specificate le retribuzioni di riferimento per gli sportivi professionisti dipendenti (minimo e massimo annuale, rispettivamente, di euro 17.448,90 e 32.405,10), nonché i premi speciali unitari. Tra questi ultimi, si segnala che per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano, la retribuzione minima annuale è fissata in misura pari ad euro 14.973,00 (euro 49,91 giornalieri x 300).