Inps
Messaggio n. 1272 del 3 aprile 2023
Comunicato del 6 aprile 2023
Si forniscono chiarimenti circa la valutabilità, ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto (Tfs/Tfr), della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali. L’Inps ha evidenziato che la collocazione contrattuale nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa Inpdap con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione del Ccnl dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente all’accorpamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare. Nello specifico:
- per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di una segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini Tfs nella misura interamente percepita;
- per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (1.032,91 euro - 2.065,83 euro - 3.098,74 euro a seconda dell’anzianità di servizio maturata, rispettivamente di 5, 10, 15 anni, alla predetta data).
Dato che la normativa del Ccnl 1° marzo 2011, risulta confermata da quella del Ccnl 17 dicembre 2020, l’accorpamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.