Inail
Circolare n. 11 del 24 febbraio 2022
Comunicato del 24 febbraio 2022
Sono state fornite le indicazioni operative riguardanti l’estensione dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con decorrenza da gennaio 2022 [ex art. 66, c. 4, D.L. n. 73/2021].
La Circolare elenca le categorie di lavoratori dello spettacolo ai quali è estesa l’assicurazione obbligatoria e chiarisce che l’obbligo vige anche per i lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli. Dopo alcune precisazioni sui lavoratori sportivi, nel riepilogare i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo e agli obblighi di denuncia degli infortuni, la circolare fornisce ulteriori indicazioni in merito alla denuncia di infortuni in itinere. Per l’assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e sono definite, altresì, le modalità per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. I soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, in deroga alla normativa vigente, presentano la denuncia di iscrizione entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 22 gennaio 2022 attraverso l’apposito servizio on line. Analogamente i soggetti assicuranti già titolari di Pat, qualora non sia presente il rischio assicurato dei lavoratori dello spettacolo, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio on line entro 30 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto. La circolare, infine, riepiloga tutte le prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie nonché integrative a cui hanno diritto i lavoratori.