Corte di Cassazione
Ordinanza n. 4404 del 10 febbraio 2022
L’art. 2103, c. 8 del codice civile stabilisce che “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Ciò non
legittima il lavoratore a non erogare la propria prestazione lavorativa in quanto il rifiuto viola il principio di buona fede. Conseguentemente, è legittimo, secondo la Corte il licenziamento del lavoratore che trasferimento in una nuova sede, non si presenta al lavoro.