9 febbraio: Trattamenti di Cigs in deroga: chiarimenti

Home Primo piano Notizie Trattamenti di Cigs in deroga: chiarimenti

Inps
Messaggio n. 617 del 9 febbraio 2024
L’Inps ha fornito nuove istruzioni in ordine alla Cigs in deroga con pagamento diretto di cui all’art. 30 del decreto lavoro. In particolare, l’Istituto fornisce le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di Cigs. Si ricorda che il tema era già stato oggetto di intervento da parte dell’Inps con il Messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023. Successivamente, con il Messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, sono state fornite indicazioni per il versamento del contributo addizionale, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a carico dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale in argomento.
IL TRATTAMENTO E I DESTINATARI
Si ricorda che l’art. 30 del decreto lavoro ha previsto, in situazioni di particolare difficoltà aziendale, la possibilità di autorizzare un ulteriore periodo di Cigs in deroga nel biennio 2022-2023 e in continuità con il precedente periodo autorizzato, per le aziende che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti per cause ad esse non imputabili. L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale è effettuata dall’Inps con pagamento
diretto ai lavoratori. A tal fine l’azienda è tenuta a fornite all’Inps tutti i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL CONGUAGLIO E DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di Cigs autorizzati ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare come segue. Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio Cigs decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale. Si ricorda che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7, co. 3, del D. Lgs. n. 148/2015. Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>. Si rammenta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento Cigs o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Ammortizzatori sociali INPS_Messaggio-numero-617-del-09-02-2024.pdf -
Ammortizzatori sociali INPS_Messaggio-numero-617-del-09-02-2024 Allegato 1.pdf -
Accedi

Inserisci email e password per effettuare l'accesso alla tua area riservata e visualizzare le aree e i documenti a te dedicati.



REGISTRATI

Vuoi visualizzare le aree riservate e rimanere aggiornato sulle novità in materia di fisco e leggi sul lavoro? Registrati subito e gratuitamente tramite la pagina di iscrizione.

IO SRL - p.iva.: 03667950236