Inail
Circolare n. 34 dell’11 settembre 2020
Sono stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi riguardanti il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. L’articolo 3 del Regolamento in individua, quali soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa. Sul punto l’Istituto ha precisato che, affinché ricorrano i presupposti per l’intervento dell’Inail, ex art. 1, c. 166, Legge n. 190/2014, è sufficiente che la disabilità, pur non limitando la possibilità di continuare a prestare l’attività lavorativa nella mansione specifica, renda tuttavia più faticosa e difficoltosa la suddetta prestazione lavorativa, con conseguente alterazione della condizione di parità rispetto agli altri lavoratori e connesso rischio di discriminazione.
L’argomento è stato approfondito nella Rivista n. 35/2020 riservata agli abbonati.