Agenzia delle Entrate
Circolare n. 15 del 22 dicembre 2025
Comunicato del 22 dicembre 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15 del 22 dicembre 2025, ha spiegato come applicare le nuove regole sulla tracciabilità e documentazione delle spese di trasferta, missione e rappresentanza dei lavoratori dipendenti, introdotte da recenti norme [D. Lgs. n. 192/2024, Legge n. 207/2024, D.L. n. 84/2025]. L’obiettivo principale è chiarire quando i rimborsi spese non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e quali documenti o modalità di pagamento sono richiesti.
TRASFERTE E MISSIONI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
Per le trasferte e missioni all’interno del territorio comunale, è stata introdotta una semplificazione importante: non è più necessario presentare documenti rilasciati dal vettore (ad esempio biglietti). È sufficiente che le spese siano comprovate e documentate anche con altri mezzi. Di conseguenza:
il rimborso chilometrico per l’uso dell’auto privata, calcolato con le tabelle Aci, non è più tassato anche se la trasferta avviene nel comune;
non concorrono al reddito nemmeno i rimborsi per pedaggi e parcheggi, purché documentati.
Queste regole valgono anche per i rimborsi erogati nel 2025 relativi a spese sostenute nell’anno precedente.
SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO TRAMITE TAXI O NCC
Diverso il discorso per le spese di vitto, alloggio e trasporto tramite taxi o NCC (autoservizi pubblici non di linea). Per queste spese:
la tracciabilità del pagamento è sempre obbligatoria, sia per trasferte dentro il comune sia fuori;
dal 1° gennaio 2025, i rimborsi non sono tassati solo se le spese sono pagate con mezzi tracciabili (ad esempio carte o strumenti elettronici);
l’obbligo vale anche quando il servizio è prenotato tramite piattaforme di mobilità.
SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO EFFETTUATE CON ALTRI MEZZI E INDENNITÀ CHILOMETRICA
Restano invece escluse dall’obbligo di tracciabilità:
le spese di viaggio e trasporto effettuate con mezzi diversi da taxi e Ncc, come autobus, treni, aerei e navi;
i rimborsi erogati come indennità chilometrica.
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E DEDUCIBILITÀ
La circolare analizza poi le novità apportate dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto fiscale in tema di reddito di lavoro autonomo e deducibilità con riferimento alla determinazione della base imponibile sia dell’Ires sia dell’Irap. In particolare precisa che, non essendo stata prevista dalla norma una limitazione del requisito della tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, anche le spese di rappresentanza sostenute all’estero devono essere sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.