Inps
Messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020
Sono state fornite indicazioni operative sull’esonero contributivo, ex art. 16, D.L. n. 137/2020 e art. 21 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149.
LE NORME CHE INTRODUCONO L’ESONERO CONTRIBUTIVO
Come ricorda l’Inps in premessa nel messaggio, l’art. 16 del D.L. n. 137/2020 ha previsto per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail. L’esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. In seguito, l’art. 21 del D.L. n. 149/2020 ha precisato che tali soggetti… “che svolgono le attività identificate dai codici Ateco di cui all'allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”. Per beneficiare dell’esonero, i contribuenti devono inoltrare all’Inps la domanda telematica.
LE ISTRUZIONI DELL’INPS
Per la presentazione dell’istanza da parte delle aziende private assuntrici di manodopera agricola iscritta alla contribuzione agricola unificata e delle aziende con dipendenti, l’Istituto si riserva di fornire ulteriori indicazioni. In attesa di disporre dell’istanza di esonero, i lavoratori autonomi in agricoltura che intendono avvalersi dell’esonero già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potranno detrarre dalla rata i seguenti importi corrispondenti alla misura dell’esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail - in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore:
FASCIA DI REDDITO
ESONERO LAVORATORE
ESONERO LAVORATORE ULTRA 65 PENSIONATI
fascia 1
194,95 €
97,79 €
fascia 2
256,78 €
128,70 €
fascia 3
318,60 €
159,61 €
fascia 4
380,43 €
190,53 €
Per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero è determinato moltiplicando l’importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020. Si evidenzia, infine, che per i lavoratori autonomi per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in misura ridotta, l’importo relativo all’esonero da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura.
Sul tema si veda anche il Messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020.
L’argomento è stato approfondito nella Rivista n. 44/2020 riservata agli abbonati.