Inps
Circolare n. 52 del 27 marzo 2024
L’Inps annuncia la ratifica ratifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 97 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015), che entra in vigore il 1° aprile 2024. Dalla stessa data ha effetto anche il relativo Accordo amministrativo firmato a Tokyo il 30 agosto 2023. L’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giapponesi si applica:
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi,
alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335,
alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Con al Circolare n. 52, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative in materia di legislazione applicabile, distacchi e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche.
CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E PARITÀ DI TRATTAMENTO
Per quanto riguarda il campo di applicazione soggettivo, l’Accordo si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché alle altre persone (familiari e superstiti) titolari di diritti derivati a prescindere dalla loro cittadinanza. Le persone residenti sul territorio di uno Stato contraente hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini di tale Stato.