19 gennaio: Agenti sportivi: in Gazzetta il regolamento su Registro nazionale

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Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento dello Sport
Decreto n. 218 del 2 dicembre 2025
G.U. n. 14 del 19 gennaio 2026
E’ stato pubblicato in Gazzetta il Dpcm recante “Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo”, contenente la disciplina dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e dell’attività di agente sportivo, che entra in vigore il 3 febbraio 2026 e si inserisce nel più ampio processo di riforma e professionalizzazione del lavoro sportivo.
REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI
Per esercitare legalmente la professione diventa obbligatoria l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi. L’iscrizione infatti abilita il soggetto ad operare nell’ambito di una o più Federazioni sportive nazionali e paralimpiche. L’accesso al Registro è subordinato al superamento di un esame di abilitazione, volto a verificare competenze in diritto sportivo, privato e fiscale, e sono previste precise incompatibilità per evitare conflitti di interesse, come nel caso di ruoli dirigenziali all’interno di società o federazioni. La tenuta del Registro nazionale è affidata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni).
CONTRATTI DI RAPPRESENTANZA
Grande attenzione è riservata ai contratti di rappresentanza, che devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, avere durata determinata e indicare in modo chiaro il compenso dell’agente.
TUTELE PER GLI ATLETI MINORENNI
Il regolamento rafforza inoltre le tutele per gli atleti minorenni, vietando in linea generale la percezione di compensi da parte degli agenti e imponendo la sottoscrizione del mandato anche da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
Il decreto disciplina anche la gestione delle controversie, distinguendo tra violazioni regolamentari, affidate alla giustizia sportiva, e dispute economiche, che possono essere risolte tramite arbitrati federali.
AGENTI STRANIERI
Particolare rilievo assume infine la regolamentazione degli agenti stranieri: quelli dell’Unione Europea possono operare in Italia previa iscrizione e verifica di equivalenza dei requisiti, mentre per gli agenti extra-UE sono previste procedure più rigorose.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Moduli e adempimenti 14 PCM DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218 atleti.pdf -
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