Corte di Cassazione
Ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026
La Cassazione ha chiarito quando la mancata formazione esterna nell’apprendistato comporta la perdita delle agevolazioni contributive.
IL CASO
Il caso nasce da un verbale ispettivo dell’Inps che aveva contestato a un datore di lavoro la fruizione degli sgravi contributivi per alcuni apprendisti, a causa della mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna organizzati dalla Provincia in un determinato anno. La Corte d’Appello aveva confermato la decadenza per due apprendisti, ritenendo sufficiente la sola assenza ai corsi esterni, mentre per un terzo aveva escluso la perdita delle agevolazioni, considerando l’intero percorso formativo svolto. La questione centrale riguardava se ogni omissione della formazione esterna comporti automaticamente la decadenza dagli sgravi per tutto il rapporto di apprendistato oppure se sia necessario valutare in concreto la gravità dell’inadempimento.
L’ORDINANZA DELLA CORTE
La Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro, affermando che la perdita delle agevolazioni non può scattare in modo automatico per una semplice violazione formale. La decadenza è giustificata solo quando vi sia una totale assenza di formazione, oppure quando l’attività formativa risulti complessivamente carente o inadeguata rispetto agli obiettivi previsti nel progetto formativo.
I giudici hanno quindi precisato che occorre valutare l’intero percorso formativo dell’apprendista, considerando sia la formazione interna sia eventuali corsi svolti in altre annualità. Solo se l’inadempimento compromette concretamente la finalità formativa del contratto si può perdere il beneficio contributivo.