Corte di Cassazione
Ordinanza n. 2558/2026
La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca degli sgravi contributivi per i contratti di apprendistato non è automatica in caso di singole irregolarità o della mancata erogazione di alcune ore di formazione, ma richiede un inadempimento di effettiva gravità, idoneo a compromettere il raggiungimento dell’obiettivo formativo che caratterizza il rapporto.
IL CASO
La società ha proposto ricorso di accertamento negativo avverso il verbale di accertamento con cui l’Inps contesta la decadenza dalle agevolazioni contributive per la posizione di tre apprendisti. La Corte d’Appello ha rigettato la domanda.
LA DECISIONE DELLA CORTE
La Corte ha chiarito che la mancata partecipazione degli apprendisti ad alcune iniziative di formazione esterna non è, di per sé, sufficiente a giustificare la revoca integrale delle agevolazioni. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società.