Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 41/E del 16 febbraio 2026
L’Agenzia fornisce chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale delle biciclette a pedalata assistita quando vengono concesse in uso ai dipendenti. In particolare, con la Risposta n. 41/E del 16 febbraio 2026 ha chiarito qual è il corretto regime fiscale applicabile, sotto il profilo:
di detraibilità dell’Iva,
della deducibilità dei costi e
della tassazione in capo al lavoratore che riceve la bici elettrica.
IL CASO ESAMINATO
Il caso esaminato riguardava una società che intendeva concedere e-bike in leasing ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare.
IL REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLE E-BIKE
Il regime fiscale agevolato delle e-bike dipende innanzitutto dalla loro natura tecnica. Se rispettano i requisiti previsti dal Codice della Strada (art. 50) e dalle Direttive UE – potenza massima di 250 W, assistenza fino a 25 km/h e motore attivo solo durante la pedalata – sono considerate velocipedi e non veicoli a motore. Questa qualificazione è decisiva, perché le esclude dalle limitazioni fiscali previste per auto e ciclomotori. Di conseguenza, non si applicano né i limiti Iva dell’art. 19-bis del Dpr 633/1972 né quelli di deducibilità dei veicoli aziendali previsti dall’art. 164 Tuir.
IVA: CAMBIA IN BASE ALL’UTILIZZO
Sul piano IVA, la distinzione fondamentale riguarda l’uso del mezzo.
Uso esclusivamente aziendale: se l’e-bike è impiegata come bene strumentale per l’attività d’impresa (ad esempio per spostamenti di lavoro o commissioni), l’Iva è integralmente detraibile secondo le regole ordinarie.
Uso welfare o personale (anche casa-lavoro): se la bici è concessa al dipendente per uso personale, compreso il tragitto casa-lavoro (considerato uso privato), la prestazione è fuori campo Iva e manca il collegamento con operazioni imponibili. In questo caso, l’Iva sui canoni (ad esempio di leasing) è indetraibile.
TASSAZIONE DEL DIPENDENTE
In generale, la concessione di un bene al dipendente genera un fringe benefit tassabile (art. 51 TUIR). Tuttavia, l’e-bike può essere totalmente esente da imposte se inserita correttamente in un piano di welfare aziendale.
L’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 16/2026) ha chiarito che la mobilità sostenibile rientra tra le utilità sociali esenti, purché:
il benefit sia offerto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti (non a singoli);
sia erogato in natura;
non sia personalizzabile dal dipendente.
Il punto più delicato è proprio la personalizzazione: il dipendente può solo aderire o meno all’offerta standard. Se invece può scegliere marca, modello o caratteristiche (anche pagando un’integrazione), l’esenzione salta e il valore diventa imponibile come reddito.
Se l’e-bike è concessa fuori da un piano di welfare – ad esempio come benefit individuale o in sostituzione di denaro – si applica la tassazione ordinaria sul valore normale del bene.
DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES E IRAP
Poiché le e-bike non sono veicoli a motore, non subiscono le limitazioni previste per le auto aziendali. Si applica il principio generale di inerenza dei costi.
IRES: i costi (leasing, manutenzione, gestione) sono integralmente deducibili se previsti da un regolamento aziendale o da un accordo che crea un obbligo contrattuale. Se invece l’iniziativa è volontaria, la deduzione è limitata al 5 per mille.
IRAP: il costo è generalmente deducibile come costo del personale a tempo indeterminato, se correttamente contabilizzato tra gli oneri del personale.
SINTESI
Le e-bike che rispettano i limiti tecnici (250W, 25 km/h, pedalata assistita) godono di un trattamento fiscale molto più favorevole rispetto ai veicoli a motore. Per sfruttare al meglio i vantaggi:
è opportuno adottare un regolamento o accordo aziendale;
offrire modelli standard senza personalizzazioni;
verificare con attenzione il rispetto dei requisiti tecnici.