Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Comunicato del 9 febbraio 2026
G.U. n. 32 del 9 febbraio 2026
Nel 2026 aumenta l’importo dell’assegno di maternità dei Comuni. La rivalutazione è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia e recepita dall’Inps con apposita circolare. L’adeguamento si basa sulla variazione media annua dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), che per il 2025 è stata pari al +1,4%. Di conseguenza, per gli eventi (nascita, adozione o affidamento preadottivo) verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, l’assegno mensile, se riconosciuto in misura intera, è pari a 413,10 euro e viene corrisposto per cinque mensilità. È stata aggiornata anche la soglia Isee per l’accesso al beneficio: per il 2026 il valore massimo è fissato a 20.668,26 euro. L’assegno, previsto dall’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 2001, ha natura assistenziale ed è destinato alle madri che non beneficiano di un’indennità di maternità derivante da un rapporto di lavoro dipendente, autonomo o professionale. Possono accedervi le donne residenti in Italia, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con regolare titolo di soggiorno. Se la lavoratrice percepisce un’indennità di maternità di importo inferiore, può ottenere la quota differenziale. In casi particolari la domanda può essere presentata anche dal padre, ad esempio in caso di decesso della madre o di affidamento esclusivo del figlio. L’assegno spetta per parto, adozione o affidamento preadottivo, purché il minore risieda in Italia e non abbia superato i sei anni di età (limite elevato in caso di adozioni internazionali). La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia; il Comune verifica i requisiti e l’Inps provvede al pagamento in un’unica soluzione.