5 agosto: Assorbimento del superminimo: i limiti stabiliti dalla Cassazione

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 24475 del 5 agosto 2026
La Corte di Cassazione ha chiarito che il superminimo non può essere automaticamente assorbito dagli aumenti previsti dai rinnovi del contratto collettivo.
IL CASO
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva contestato la riduzione del proprio superminimo a seguito di diversi aumenti contrattuali. La Corte d’Appello di Napoli aveva riconosciuto che il superminimo non fosse assorbibile, rilevando soprattutto che era rimasto invariato nel tempo nonostante i successivi aumenti contrattuali. Un comportamento delle parti che, secondo i giudici, dimostrava la volontà di mantenerlo separato dagli incrementi del Ccnl.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ha confermato questa impostazione, sottolineando che, nell'interpretare un accordo di lavoro, non conta soltanto il testo scritto, ma anche il comportamento complessivo delle parti, compreso quello successivo alla stipula dell'accordo, come previsto dai criteri interpretativi dell’art. 1362 del Codice civile.
IN SINTESI
La regola generale resta quella dell’assorbibilità del superminimo, salvo che il contratto collettivo o l’accordo individuale prevedano diversamente, oppure che il superminimo abbia una specifica natura e un autonomo titolo, ad esempio perché legato a particolari meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni. Tuttavia, per stabilire se un aumento contrattuale possa assorbire il superminimo occorre verificare la reale volontà delle parti, valutando non solo quanto scritto nell’accordo, ma anche la condotta tenuta nel tempo.
SUGGERIMENTI
Per superare il rischio è opportuno inserire in contratto di assunzione clausole simili alla seguente “Le verrà inoltre riconosciuto un superminimo assorbibile lordo mensile di euro ……………………….
Resta inteso che tale somma costituisce elemento di un trattamento economico complessivo più favorevole e Le viene corrisposta a titolo di anticipazione di futuri aumenti contrattuali. Essa assorbe pertanto, fino a concorrenza, ogni aumento retributivo comunque disposto da qualunque fonte, compreso il passaggio di livello e/o inquadramento, quanto corrisposto a titolo di una tantum per rinnovo contrattuale e welfare, anche se con effetto retroattivo. L’eventuale deroga a quanto sopra stabilito, avvenuta in una o più occasioni, non rappresenta il superamento del principio generale di assorbimento, riservandosi il datore di lavoro la possibilità di derogare favorevolmente, previa sua insindacabile decisione”.
La clausola è già inserita nei nostri formulari.

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