Corte di Cassazione
Sentenza n. 2375 del 4 febbraio 2026
Un autista di mezzi pubblici, risultato positivo ai test antidroga e non avendo comunicato una precedente presa in carico al Sert, era stato licenziato per giusta causa. La Corte di Cassazione ha però confermato la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la reintegrazione. In particolare, la Cassazione ha affermato che gli artt. 124 e 125 del Dpr 309/1990 prevedono una tutela speciale per il lavoratore tossicodipendente che intenda seguire un programma terapeutico: il datore deve allontanarlo dalle mansioni a rischio, ma non può licenziarlo per questo motivo. Né accordi aziendali né la normativa speciale sul pubblico trasporto derogano a tale tutela. Inoltre ha rilevato che non è necessaria una formale richiesta di aspettativa: è sufficiente che il lavoratore manifesti la volontà di iniziare il percorso di disintossicazione e lo avvii prima del licenziamento.