Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 136 dell’8 luglio 2026
Con la Risposta n. 136/E dell’8 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese di autotrasporto non possono beneficiare della deduzione forfetaria prevista dall’art. 95, co. 4, del Tuir se non sostengono alcuna spesa per le trasferte dei propri autisti. La deduzione, infatti, presuppone l’esistenza di un costo effettivamente sostenuto dall’impresa, come indennità o rimborsi di trasferta; in assenza di tali oneri, il beneficio fiscale non spetta, anche se i conducenti effettuano missioni fuori dal Comune e l’impresa è regolarmente autorizzata all’attività di autotrasporto.
IL CASO
Il chiarimento nasce dall’interpello presentato da una società di autotrasporto merci operante nel settore dell’e-commerce, che impiega sia autisti dipendenti sia lavoratori somministrati. In applicazione del contratto collettivo di settore, la società non riconosce alla maggior parte degli autisti alcuna indennità o rimborso per le trasferte, ritenendo che tali importi non siano dovuti. Nonostante ciò, aveva chiesto di poter applicare la deduzione forfetaria prevista dalla normativa.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia ha richiamato il proprio orientamento già espresso in passato, ribadendo che l’agevolazione è riservata alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi autorizzate, ma può essere riconosciuta solo se esistono effettive spese di trasferta sostenute dall’azienda. La forfetizzazione serve infatti esclusivamente a determinare l’importo deducibile, senza eliminare il requisito fondamentale dell’esistenza del costo. Di conseguenza, nel caso esaminato, la società non può usufruire della deduzione forfetaria, poiché non sostiene alcuna spesa per le trasferte dei propri autisti, pur restando fermi gli altri requisiti previsti dall’art. 95, co. 4, del Tuir.