InL
Nota n. 831 del 28 gennaio 2026
L’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Alla lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Con Nota n. 831/2026, l’InL ha chiarito che, tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema Gps può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema. La geolocalizzazione deve però essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.