Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
Risposta a Interpello prot. n. 909-310/2026 del 28 settembre 2026
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la definizione di Ente Bilaterale contenuta nell’art. 2, co. 1, lett. h) del D. Lgs 276/2003, ricorda che il regime fiscale delle prestazioni erogate da tali enti si determina applicando i principi generali dell’imposizione sui redditi contenuti nell’art. 6 del Tuir in quanto, le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, sono imponibili soltanto quando possono essere ricondotte a una categoria reddituale prevista dalla legge oppure quando costituiscono un reddito imponibile. L’Agenzia ha quindi chiarito che il bonus straordinario una tantum per il caro carburanti erogato dalle Casse Edili non è imponibile ai fini fiscali e non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 23 del Dpr n. 600/1973.