Inps
Circolare n. 149 del 3 dicembre 2025
Comunicato del 3 dicembre 2025
La Legge 1° agosto 2025, n. 113 ha introdotto, tra le altre, disposizioni in materia di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (Cisoa) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
La normativa prevede che gli operai agricoli, assunti o licenziati nel 2025, possono accedere alla cassa integrazione per intemperie stagionali e i relativi periodi fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Sono esclusi dalla Cisoa per intemperie gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi (di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240) i quali, da gennaio 2022, accedono alla NASpI. Possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali:
- gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che abbiano prestato, nel 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
- gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che siano iscritti negli elenchi annuali, riferiti al 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.
È quanto comunica l’Istituto con la Circolare 3 dicembre 2025, n. 149 che specifica, inoltre, i requisiti contributivi per accedere all’indennità di disoccupazione agricola, le modalità di calcolo dell’indennità e la retribuzione di riferimento.