Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 1 del 12 gennaio 2026
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in caso di lavoratore non residente, le indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro sono imponibili in Italia solo se riferite ad attività svolta nel territorio nazionale e corrisposte da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane.
IL CASO ESAMINATO
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, una società italiana aveva assunto un dirigente inviato in distacco presso una consociata finlandese. Il dirigente aveva trasferito la residenza fiscale in Finlandia e lì svolto l’attività lavorativa fino al licenziamento da parte della società italiana.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia ha chiarito che, è tassabile in Italia esclusivamente la quota di indennità sostitutiva del preavviso pagata dalla società italiana e riferita al lavoro svolto in Italia, su cui va applicata la ritenuta. Le somme corrisposte dalla società finlandese, priva di stabile organizzazione in Italia, sia a titolo di preavviso sia di cessazione del rapporto e del distacco, non sono invece imponibili nel nostro Paese. Tale conclusione è confermata anche dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia, che attribuisce la tassazione allo Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta.