La Redazione
Nota del 2 novembre 2026
Come già avvenuto in passato con le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025, il DdL di Bilancio 2027 modificando l’art. 34, co. 1, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, amplia i periodi per i quali è riconosciuta l’indennità maggiorata. In particolare, l’art. 59 del disegno di legge modifica la disciplina del congedo parentale, aumentando i mesi indennizzati all’80% della retribuzione in misura differenziata in base all’ordine di nascita del figlio.
MESI COMPLESSIVAMENTE INDENNIZZABILI
Considerando anche i primi due mesi già previsti dalla normativa vigente, dal 2027 i mesi complessivamente indennizzabili all’80% saranno:
quattro per il primo figlio,
cinque per il secondo,
sei per il terzo figlio e per quelli successivi.
Si evidenzia che l’intervento riguarda esclusivamente la percentuale di indennizzo e non comporta un aumento della durata complessiva del congedo parentale. Restano inoltre invariati tutti gli altri requisiti e limiti previsti dalla disciplina generale del congedo parentale.
DESTINATARI
Le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori che abbiano terminato o terminino il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2026. Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell’Inps, si potrebbe ritenere che, in caso di nascita del figlio o di ingresso in famiglia per adozione o affidamento dal 1° gennaio 2027, il beneficio spetti indipendentemente dalla data di conclusione del congedo di maternità o paternità. Questa interpretazione dovrà comunque essere confermata dalle future indicazioni dell’Istituto.