Inps
Circolare n. 125 dell’11 settembre 2025
Comunicato dell’11 settembre 2025
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati contratti di ricerca. L’articolo 22-bis della medesima legge (inserito dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati incarichi post-doc. Con la Circolare 11 settembre 2025, n. 125, l’Inps illustra la disciplina dei due contratti e fornisce le indicazioni sui conseguenti obblighi contributivi. In particolare, la circolare specifica le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:
le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
i diritti e i doveri relativi alla posizione;
il trattamento economico e previdenziale.
I CONTRATTI DI RICERCA
Hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. L’importo del singolo contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:
non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
INCARICHI POST-DOC
Hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. Il trattamento economico minimo è stabilito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche. Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI DI RICERCA E PER GLI INCARICHI POST-DOC
I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato. La circolare, inoltre, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi ai ricercatori nella sezione “ListaPosPA” del flusso Uniemens.