Corte di giustizia dell’Unione Europea
Sentenza C-485/24
La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza C-485/24, ha chiarito come individuare la legge applicabile a un contratto individuale di lavoro quando l’attività è svolta prima in più Stati UE e poi in un solo Paese. Secondo la Corte, il giudice nazionale deve valutare l’intero rapporto di lavoro, tenendo conto anche dell’ultimo periodo di esecuzione del contratto, per stabilire quale sia il Paese con il collegamento più stretto.
IL CASO
Il caso riguardava un autista assunto da una società lussemburghese, con contratto regolato dalla legge del Lussemburgo. Tuttavia, il lavoratore svolgeva oltre il 50% dell’attività in Francia ed era stato iscritto al sistema di sicurezza sociale francese. Dopo il rifiuto di una riduzione dell’orario di lavoro, era stato licenziato.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
Il tribunale di primo grado aveva applicato la legge lussemburghese in base alla scelta contrattuale, ma la Corte d’appello aveva affermato che tale scelta non poteva privare il lavoratore della tutela garantita dalle norme imperative francesi. La Corte di cassazione francese ha quindi chiesto chiarimenti alla CGUE.
LA DECISIONE DELLA CORTE UE
La Corte ha ricordato che, pur essendo valida la scelta della legge applicabile, nei contratti di lavoro essa non può pregiudicare la protezione del lavoratore. In assenza di scelta, si applica:
- la legge del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività;
- oppure, in subordine, quella della sede che lo ha assunto;
salvo che emerga un collegamento più stretto con un altro Stato.
Poiché la normativa UE non specifica quale periodo considerare, i giudici devono valutare tutto il rapporto di lavoro, includendo elementi come:
- luogo di svolgimento dell’attività nell’ultimo periodo,
- pagamento delle imposte,
- sistema di previdenza e sicurezza sociale.
In questo modo si individua la legge dello Stato con il collegamento più stretto e si assicura una maggiore tutela del lavoratore