Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 190 del 21 luglio 2025
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi versati dal coniuge superstite dell’originario, iscritto ad una cassa avente esclusivamente fini assistenziali di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di pensione, nemmeno se versati in favore di familiari non fiscalmente a carico. Se l’ente pensionistico non ne ha tenuto conto nella determinazione dell’imponibile, le somme possono essere dedotte come oneri nella dichiarazione dei redditi.
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 32/2025.