Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 243/E del 16 settembre 2025
L’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate dall'art. 1, co. 11, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'art. 12 del Tuir approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in materia di detrazioni per carichi di famiglia. Come noto, la norma stabilisce che la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio:
spetta solo per i figli di età tra i 21 e i 30 anni;
al compimento dei 30 anni, il beneficio fiscale viene meno, salvo che il figlio sia portatore di disabilità riconosciuta, nel qual caso la detrazione resta senza limiti di età;
è riconosciuta dal mese del compimento dei 21 anni fino al mese precedente al compimento dei 30.
Tuttavia, con la Risposta all’Interpello 243/2025, l’Agenzia ha precisato che il superamento del limite di età non comporta la perdita automatica dello status di “familiare fiscalmente a carico”, purché vengano rispettati i requisiti reddituali previsti dal Tuir (2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro per i figli under 24). In pratica i genitori, perdono il diritto alla detrazione specifica per figli a carico, ma possono beneficiare delle detrazioni e deduzioni per spese sostenute nell’interesse del figlio (ad esempio spese mediche, scolastiche o universitarie) in sede di dichiarazione dei redditi. Permane l’obbligo a carico del sostituto d’imposta di indicare correttamente i dati dei familiari a carico nella Certificazione Unica, anche se non danno diritto alla detrazione per carichi di famiglia.
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 34/2025, riservata agli abbonati.