Agenzia delle Entrate
Consulenza giuridica prot. n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026
Con la Consulenza giuridica del 5 giugno 2026, prot. n. 956-32/2026, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i benefici di welfare aziendale integrativo riconosciuti ai dipendenti pubblici e finanziati a carico del Fondo risorse decentrate non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L'Aran aveva sottoposto due quesiti specifici:
- se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell'anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione, al pari dei medesimi benefici eventualmente finanziati extra Fondo risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'art. 51, co. 2 e 3, ultimo periodo, del Tuir. Con riguardo al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.