Presidente della Repubblica
D. Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022
G.U. n. 176 del 29 luglio 2022
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. La durata complessiva del congedo è stata fissata in 11 mesi in caso di nucleo familiare monoparentale composto da un genitore solo, o in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore o di mancato riconoscimento del bambino. Sale a 9 mesi il periodo di congedo parentale indennizzabile a carico dell’Inps nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, pari a 6 mesi ciascuno (7 in caso di padre che fruisce del congedo per almeno due mesi continuativi). Inoltre, sale da 6 a 12 anni l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.