Ministero del Lavoro
Decreto 3 aprile 2025
G.U. n. 111 del 15 maggio 2025
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto recante “Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dell'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)”, c.d. decreto Coesione (art. 21). Il provvedimento definisce:
a) i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica funzionali alla identificazione delle imprese ammissibili ai benefici introdotti dall'art. 21 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95;
b) i criteri e le modalità di accesso ai benefici in questione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 21, comma 7, del su menzionato decreto.
DUE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI
Il decreto riconosce due tipologie di contributi:
1. la prima, riguarda l’attività imprenditoriale e interessa i disoccupati con meno di 35 anni, che tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo tre anni e comunque non oltre la fine del 2028;
2. la seconda è riservata alle piccole imprese e riguarda le assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato e prevede fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, per tre anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’Inail. L’incentivo e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 216/2023 e prorogata fino al 2027.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’Inps che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.