Ispettorato nazionale del lavoro
Nota n. 7269 del 3 settembre 2025
A seguito di diverse segnalazioni ricevute, la Direzione centrale chiarisce alcuni aspetti legati all'applicazione dell’Accordo approvato il 27 luglio 2022 in Conferenza Stato-Regioni, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie previste dagli articoli 250 e 256 del D.Lgs. 81/2008, in materia di esposizione all’amianto. Con la Legge n. 215/2021, è stata estesa la competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (InL) anche in materia di salute e sicurezza in tutti i settori produttivi. Pertanto, oggi l’"organo di vigilanza" può essere sia l’Asl sia l’InL. Per garantire un coordinamento efficace tra le istituzioni coinvolte (Regioni, ASL e INL), è stato istituito un tavolo tecnico che ha elaborato un documento contenente indicazioni operative per le attività di controllo. In particolare, il documento stabilisce che il tavolo tecnico definirà i criteri per ripartire le competenze nei casi in cui è richiesto un parere o un’autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza. Nel frattempo, però, in attesa della definizione di tali criteri, le Asl continuano a essere l’unico ente competente per rilasciare i pareri e ricevere le comunicazioni previste dagli articoli 250 e 256 del D. Lgs. 81/2008. In sintesi, fino a nuove disposizioni, le comunicazioni relative all’esposizione all’amianto devono essere inviate solo all’Asl.