Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello di consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026
L’Agenzia ha chiarito che considerando che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in ottemperanza a disposizioni del Ccnl, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, co. 2, lett. a), del Tuir a prescindere dalla possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza. Nel caso di specie, il premio che dà accesso alla copertura sanitaria è stato versato in costanza di rapporto di lavoro, ma l’attivazione della relativa copertura assicurativa annuale avverrebbe a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo e per l’intero anno, indipendentemente dalla sussistenza, in tale momento, del rapporto di lavoro tra le parti.