Agenzia delle Entrate
Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025
L’Agenzia ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, contenute nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Ha illustrato, altresì, le disposizioni introdotte in materia dall’art. 6, co. 2-bis, del D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60. Per effetto della disposizione introdotta con il comma 48 della legge di Bilancio 2025, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli indicati nel citato art. 54, co. 1, lett. a), c) e m), del codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025; −
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati (i.e. consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Al riguardo, al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina modificata dalla norma in commento, l’Agenzia ritiene che la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo.