Presidente della Repubblica
D. Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025
G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025
Il cosiddetto “Correttivo Irpef/Ires” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2025 e introduce un ampio insieme di disposizioni integrative e correttive che non modificano l’impianto delle imposte, ma chiariscono e sistemano numerosi aspetti applicativi rilevanti per contribuenti, professionisti e imprese.
IRPEF: NOVITÀ IN EVIDENZA
Sul fronte Irpef, il decreto interviene in particolare sull’articolo 12 del Tuir, riscrivendo il comma 4-ter per chiarire quali soggetti rientrino nella nozione di familiari rilevanti quando una norma richiama “le persone indicate nel presente articolo”. Il chiarimento serve a distinguere i casi in cui il riferimento opera anche se non spetta la detrazione per carichi di famiglia, da quelli in cui invece rileva la soglia reddituale per essere considerati “a carico”. L’obiettivo è rendere più uniformi e prevedibili gli effetti dei rinvii normativi, soprattutto nelle disposizioni che fanno riferimento allo status familiare indipendentemente dal beneficio fiscale. Per il lavoro dipendente vengono inoltre precisati alcuni profili applicativi dell’articolo 51 del Tuir, con effetti sulla corretta qualificazione di determinate componenti del reddito.
REDDITO D’IMPRESA: NOVITÀ N EVIDENZA
Per il reddito d’impresa, il correttivo rafforza il principio di avvicinamento tra valori contabili e fiscali, estendendo alcune regole anche ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e coordinando i richiami ai principi contabili nazionali e internazionali. Viene introdotta una disciplina specifica sulla rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili per i soggetti sottoposti a revisione legale: tali correzioni assumono rilievo se effettuate entro l’approvazione del bilancio successivo e prima di accessi o verifiche, con un parallelismo espresso anche ai fini Irap.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
In materia di operazioni straordinarie, il decreto interviene sulla scissione mediante scorporo, differenziando il regime fiscale a seconda che la società beneficiaria sia di nuova costituzione o preesistente. Vengono inoltre disciplinati gli scorpori transfrontalieri con stabili organizzazioni in Italia, precisando quando le partecipazioni restano nel perimetro della stabile organizzazione e come incidono sui valori fiscali e sulle riserve in sospensione d’imposta.
FISCALITÀ INTERNAZIONALE E IMPOSTA MINIMA GLOBALE
Un capitolo rilevante riguarda la fiscalità internazionale e l’imposta minima globale. Il decreto corregge e integra la normativa già introdotta nel 2023, rivedendo diversi aspetti tecnici dell’imposizione integrativa: la definizione di entità localizzata, le condizioni per l’azzeramento della top-up tax, i criteri di calcolo dell’aliquota effettiva e il trattamento delle imposte anticipate e differite rilevanti ai fini del test. Di particolare impatto operativo è la nuova disciplina sulle imposte anticipate collegate ad accordi, opzioni e differenze contabili, con limiti quantitativi, finestre temporali e un regime transitorio che richiede un’analisi puntuale delle situazioni pregresse da parte dei gruppi interessati.
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
In tema di convenzioni contro le doppie imposizioni, viene introdotto un meccanismo di sospensione “speculare”: se uno Stato estero sospende unilateralmente alcune clausole convenzionali, anche l’Italia sospende le stesse disposizioni, rinviando la tutela contro la doppia imposizione all’applicazione del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del Tuir.
IMPOSTE INDIRETTE
Per le imposte indirette, come successioni, donazioni e imposta di registro, il correttivo opera soprattutto un coordinamento formale, allineando i rinvii al nuovo testo unico dell’imposta di registro e chiarendo la competenza del Ministero dell’Economia nella determinazione delle basi imponibili per rendite e pensioni.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE, INTERPELLI E SISTEMA SANZIONATORIO
Infine, il decreto interviene sullo Statuto del contribuente, sugli interpelli e sul sistema sanzionatorio. Vengono aggiornati i rinvii alle nuove tipologie di interpello introdotte negli ultimi anni e rafforzato il quadro delle sanzioni, in particolare nell’ambito della fiscalità internazionale e dell’imposta minima. Per omissioni o ritardi significativi nelle comunicazioni rilevanti sono previste sanzioni elevate, fino a 100.000 euro, con un tetto massimo per gruppo, mentre per violazioni meno gravi sono stabilite sanzioni più contenute.