Corte di Cassazione
Sentenza n. 24615 del 12 agosto 2026.
Cambia orientamento e, con la Sentenza n. 24615 del 12 agosto 2026, La Corte di Cassazione stabilisce che il precedente rapporto di apprendistato professionalizzante impedisce al datore di lavoro di beneficiare degli sgravi contributivi per una successiva assunzione a tempo indeterminato dello stesso lavoratore.
IL CASO ESAMINATO
La Cassazione si è espressa con riferimento all'esonero contributivo triennale previsto dall'art. 1, co. 118, della Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 che, come di ricorderà, escludeva dal beneficio i lavoratori che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, avevano avuto un impiego a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
LA PRONUNCIA
I giudici di legittimità hanno stabilito che il precedente contratto di apprendistato professionalizzante rientrasse in questa causa di esclusione, data la natura dell'apprendistato professionalizzante, da ritenersi a tutti gli effetti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato (strutturato con una fase formativa e una di prosecuzione) e discostandosi, quindi, in modo esplicito dal proprio precedente n. 4053/2024, come già annunciato nell'ordinanza interlocutoria n. 4452/2026.