Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 302 del 4 dicembre 2025
Il rimborso del costo del taxi, utilizzato in Italia e pagato in contanti dal lavoratore in occasione di trasferte di lavoro, costituisce reddito imponibile ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 51 del Tuir, e deve quindi essere assoggettato a tassazione. Per le trasferte svolte sul territorio nazionale, la non imponibilità dei rimborsi spese di viaggio è subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (quali carte, app collegate a conti correnti, altri mezzi idonei a garantire la riconducibilità del pagamento al dipendente o al datore di lavoro).